Statuto generale della Gebetsliga

S T A T U T O della Pia Unione di Preghiera Imperatore Carlo per la pace tra i popoli

1 La Pia Unione di Preghiera Imperatore Carlo per la pace tra i popoli è una Associazione Pubblica di fedeli, riconosciuta dalla Chiesa ai sensi dei can. 301 e 312 CIC con sede a  Vienna.

2 Scopo della Pia Unione di Preghiera è:
I. sostenere i suoi iscritti nel seguire Cristo con lo stesso spirito del Beato Imperatore Carlo ovvero

  • a) ricercare ed osservare nella vita di ogni giorno la volontà di Dio
  • b) adoperarsi per la pace, la riconciliazione e la giustizia
  • c) pregare affinché Dio tramuti col perdono i torti della Storia ed espiare ciò attraverso la preghiera, il servizio al prossimo e la penitenza.
  • a) giungere alla prossima Canonizzazione del Beato Carlo I della Casa d’Austria, nonché per predisporre e condividere i preparativi e la realizzazione di quanto necessario per tale processo
  • b) sostenere con i medesimi sentimenti la Beatificazione e la Canonizzazione di altri Servi di Dio.

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I. Gli iscritti si impegnano, secondo le possibilità di ciascuno,

  • a) a pregare ogni giorno per la Pia Unione,
  • b) a far celebrare con questa intenzione una S. Messa almeno una volta al mese,
  • c) a partecipare ai pellegrinaggi, alle serate di preghiera, agli Esercizi ed alle conferenze promosse dalla Pia Unione, nonché
  • d) a giungere alla Canonizzazione del Beato Carlo della Casa d’Austria
  • e) a giungere ad ulteriori Beatificazioni ai sensi del §2 II. b).
  1. L’ammissione della domanda avviene dandone prima comunicazione alla Presidenza dell’Unione, cui sola spetta concederne o meno l’accoglimento, senza l’obbligo di specificarne il motivo. L’adesione può avvenire anche attraverso l’accoglimento della domanda in una sezione della Pia Unione, sezione che può essere costituita con l’approvazione dell’Ordinario del luogo, laddove il numero degli iscritti lo consenta. L’adesione decade per rinuncia o per morte del socio.4 Gli Organi della Pia Unione di Preghiera sono:
  • a) la Presidenza,
  • b) l’Assemblea Generale.

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I. Spetta alla Presidenza, in base al § 2, II, comparire quale “actor” in causa al citato processo di Canonizzazione, adottare tutte le misure necessarie per la sua istruzione ed il suo svolgimento, così come partecipare alla successiva Canonizzazione.

II.
Inoltre, ha il compito di provvedere alla fondazione di nuove sezioni in funzione   dell’esistente ed al loro coordinamento ai sensi dei §§ 2 e 3.
Perciò deve

  • a) farsi carico dei rapporti con le singole Diocesi,
  • b) seguire con il discernimento dovuto le singole sezioni, fornendo le indicazioni per le intenzioni di preghiera agli iscritti,
  • c) stabilirne la pubblicazione delle copie fissate per ogni sezione
  • d) incoraggiare le sezioni a partecipare ai pellegrinaggi, così come agli Esercizi di Preghiera ed alle manifestazioni pubbliche.

III. Le spetta anche l’organizzazione relativa alla realizzazione dell’Assemblea Generale, citata nel § 4, b).

6 La Presidenza è costituita dai membri nominati a tempo indeterminato salvo eventuale revoca da parte dell’Arcivescovo di Vienna.
Essi sono:

  • a) il Presidente, cui è affidata la guida spirituale della Pia Unione,
  • b) il Responsabile Amministrativo, cui è affidata la gestione amministrativa dell’ente,
  • c) il Consiglio di Amministrazione, che supporta l’azione del Responsabile Amministrativo nelle questioni relative alla Pia Unione. Tale Consiglio è costituito dal Segretario Generale, dall’Assistente Spirituale e dagli altri membri.
  • d) i Vicepresidenti, che consigliano e sostengono rispettivamente il Presidente ed il Responsabile Amministrativo nel loro ruolo di conduzione,
  • e) il Tesoriere, che si assume la responsabilità della gestione contabile.

7 I componenti la Presidenza si consultano e decretano nel corso delle sedute comuni, che vengono convocate dal Presidente, ogni qualvolta risulti necessario, con 8 giorni di preavviso. Il Presidente conduce la seduta. In caso di suo impedimento o con la sua approvazione può subentrargli il Responsabile Amministrativo o uno dei Vicepresidenti.
Affinché le decisioni assunte siano valide, occorre conseguire la maggioranza dei voti. Hanno diritto al voto i consiglieri presenti. A parità di voti decide il Presidente. In occasione di ogni seduta si stila un verbale da redigere con le decisioni più importanti assunte, che nella riunione successiva deve essere approvato dai partecipanti.

8 Il Consiglio di Amministrazione, guidato dal Responsabile Amministrativo, gestisce le problematiche ordinarie della Pia Unione e predispone il programma delle attività spirituali. Si preoccupa di darne notizia ai membri e di informarne l’opinione pubblica.

9 La Presidenza può, previa relative autorizzazione e con l’approvazione dell’Arcivescovo di Vienna, dotarsi di una Segreteria con personale qualificato, per svolgere la propria attività. I contratti di lavoro si ritengono chiusi una volta ricevute le indicazioni della Diocesi, in cui si riconosce la stessa Presidenza.

10 I membri della Presidenza sono tenuti a svolgere il proprio dovere con grande coscienziosità, estrema obiettività ed accurata parsimonia; essi devono sforzarsi di permettere alla Pia Unione di raggiungere i propri scopi secondo le modalità più chiare.

11 I costi della Presidenza sono coperti dalle offerte, per raccogliere le quali occorre che la stessa Presidenza abbia ad attivarsi.

12 L’Assemblea Generale è costituita da

  • a) i membri della Presidenza
  • b) da un rappresentante di ogni sezione diocesana.

13 Una volta all’anno deve aver luogo una regolare Assemblea Generale, nei termini stabiliti dalla Presidenza, tenendo conto che gli inviti con relativo Ordine del Giorno vengano notificati alle sezioni diocesane almeno con sei settimane di anticipo.

14 I punti all’ordine del giorno sono in ogni caso:

  • 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
  • 2) relazione della Presidenza circa l’anno sociale svolto;
  • 3) delibera sui contributi versati alla Presidenza dalle singole sezioni diocesane;
  • 4) delibera sulle questioni poste dalle sezioni diocesane, il cui testo relativo sia pervenuto alla Presidenza almeno quattro settimane prima del giorno dell’Assemblea;
  • 5) varie ed eventuali.

15 Generalmente l’Assemblea Generale si riunisce nei locali della Presidenza. Per circostanze particolari, tuttavia, la stessa Presidenza può optare per una sede differente

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  • 1) E’ il Presidente a condurre i lavori dell’Assemblea Generale, a meno che per suo impedimento o con la sua approvazione non si assegni tale compito ad uno dei Vicepresidenti o ad un altro membro regolarmente eletto, facente parte della Presidenza.
  • 2) Le decisioni nell’Assemblea Generale vengono assunte a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità, decide il Presidente.
  • 3) E’ compito del Segretario nominato dalla Presidenza redigere, in occasione di ogni Assemblea Generale, un regolare verbale della seduta.

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  • 1) Un’Assemblea Generale regolarmente convocata è atta a deliberare, quando sia presente tramite relativi delegati almeno il 10% delle sezioni invitate.
  • 2) Nel caso, all’orario previsto per l’inizio dell’Assemblea Generale, ancora non sia soddisfatta la condizione di cui al punto 1) del presente articolo, la riunione viene rinviata di mezz’ora, trascorsa la quale i lavori hanno luogo e l’Assemblea è atta a deliberare, indipendentemente dal numero dei rappresentanti presenti.

18 Sull’invito devono essere espressamente indicate le norme di cui al § 14, 1) – 5) e di cui al § 17, 2).

19 La Pia Unione segue quanto previsto dal C. I. C. circa l’amministrazione dei beni religiosi. In special modo si deve in merito render conto annualmente all’Ordinario del lavoro svolto. In caso di scioglimento della Pia Unione viene assegnata all’Arcivescovo di Vienna la piena facoltà d’indirizzare i beni ad altro pio scopo.